
Il datore di lavoro deve garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro, quindi è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.
Periodicità
2 ANNI per tutti gli impianti elettrici a servizio di:
- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio:
attività produttive di qualsiasi settore e genere soggette al controllo e rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco, attività a rischi specifici ad esempio locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, alberghi, pensioni, autorimesse, ospedali, comuni, biblioteche, musei, gallerie, case di risposo per anziani; scuole, supermercati, centri commerciali, depositi, magazzini, etc. - Luoghi con pericolo di esplosione:
sono così definiti gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi/polveri infiammabili. - Cantieri edili:
sono luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per lavori di costruzione di nuovi edifici; opere di ristrutturazione, manutenzione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimentazione terra e cave. - Locali adibiti ad uso medico:
sono gli ambienti destinati per scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici.
5 ANNI per tutti gli altri casi.
Le verifiche degli impianti oggetto del D.P.R. 462/01 possono essere effettuate da Organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, in alternativa all' ASL/ARPA. Ai fini del D.P.R. 462/01, non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Il datore di lavoro deve avere il verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di Ispezione abilitato, in modo da poterlo esibire in caso di controllo da parte degli Enti preposti. Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
- Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell'art. 9, comma 2 del DPR 462/01.
- Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità degli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 626/94 e .s.m.i. (D. Lgs. 81/2008).
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell'azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice e l'amministratore nelle società a responsabilità limitata, etc.).